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Superbonus 110% e bonus fiscali: il quadro finale per il 2021

Superbonus 110% e bonus fiscali: il quadro finale per il 2021

Tutte le novità 2021: dal superbonus ai bonus per la casa

Il Senato ha approvato in via definitiva la manovra di Bilancio per il 2021. Una manovra economica dal valore complessivo di 40 miliardi di euro, compresi i fondi destinati a coprire le agevolazioni fiscali per i lavori di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza della casa. Ma vediamo nel dettaglio le misure definitive per il settore dell’edilizia e per la casa.

Proroga del superbonus del 110%

I commi da 66 a 75 della Legge di Bilancio 2021 modificano la disciplina della detrazione al 110%, il superbonus, misura prevista per i lavori di efficienza energetica e di messa in sicurezza antisismica.
La prima novità, che conferma il testo uscito dalla Camera, è la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al termine del 31 dicembre 2021). La detrazione fiscale andrà ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la sola parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022).
Queste scadenze sono inoltre prorogate per gli interventi realizzati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. La detrazione fiscale è prevista anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Fra le novità anche la previsione della detrazione per i lavori realizzati dagli Iacp, per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la stessa detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Detrazione del 110% anche per la coibentazione del tetto

La manovra ha stabilito che rientrano nella disciplina agevolativa del 110% anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavori sostenuti per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Edificio posseduto da unico proprietario

Tra i soggetti beneficiari della maxi agevolazione fiscale sono state incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Proroga della cessione del credito

Il comma 67 della manovra di Bilancio proroga la possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

Proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili e bonus facciate

I commi 58-59 dispongono la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.

La comparsa del bonus idrico

Approvato dalla Camera e confermato dall’aula del Senato anche dell’emendamento che istituisce per il prossimo anno, e nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 (comma 1).
Il Fondo riconosce, alle persone fisiche residenti in Italia, fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare e in riferimento al bonus idrico, le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle (elencate dal comma 3) sostenute per:

1 - la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

2 - la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Viene altresì precisato (dal comma 4) che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee.