Sismabonus, come funziona lo sconto fiscale
Dal 65% passando dal 75-85% (se al sismabonus si aggiungono anche interventi di efficientamento energetico, previsti dall’ecobonus) fino al nuovo maxi bonus del 110%: è lo sconto del fisco sulle spese sostenute per interventi destinati alla messa in sicurezza degli edifici, il cosiddetto sismabonus ora rivisto e ampliato dal decreto Rilancio.
Ai proprietari di immobili che dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 hanno effettuato o mettono in cantiere lavori per la messa in sicurezza antisismica di edifici in zone a rischio 1, 2 e 3, sarà riconosciuta una detrazione massima del 110% sull’Irpef o Ires, in percentuale variabile a seconda della classe raggiunta a seguito dei lavori. O, in alternativa, uno sconto sul corrispettivo dovuto alle imprese.
È il meccanismo del sismabonus, una misura introdotta nel 2013 e valida - con nuove regole - fino alla fine del prossimo anno, salvo nuove proroghe.
In questo articolo scopriremo tutte le informazioni utili per accedere all’agevolazione fiscale, a partire dai requisiti, fino ad arrivare all’elenco dei beneficiari, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Sismabonus, i requisiti per accedere allo sconto
L’agevolazione fiscale è riconosciuta al contribuente che entro il 31 dicembre 2021 ha effettuato o effettuerà interventi antisismici, le cui procedure autorizzative siano state attivate dal 1° luglio 2017.
Su quali immobili?
Il bonus è stato ampliato ora viene riconosciuta per tutti gli edifici:
- di tipo abitativo (in passato, invece, era limitata all’abitazione principale)
- di tipo produttivo, cioè unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali
In entrambi i casi, l’edificio deve trovarsi nelle zone ad alta pericolosità, cioè zone 1, 2 e 3.
La detrazione riconosciuta non è fissa, ma sono state introdotte percentuali variabili. Nel prossimo capito, il meccanismo esatto del sismabonus.
La spesa massima detraibile e le percentuali di detrazione
La detrazione va calcolata su un importo massimo detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze anche se accatastate separatamente) per ciascun anno. Dovrà essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (o in alcuni casi anche 10 quote), a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
La detrazione di partenza è del 50% sia per le singole unità immobiliari sia per gli edifici condominiali, ma è possibile accedere a una percentuale maggiore in due circostanze:
1.Quando dalla realizzazione degli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore
In questo caso la detrazione sale al 70% delle spese sostenute
2.Se dalla realizzazione degli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore
La detrazione raggiunge l’80% delle spese sostenute
La detrazione, sia nel caso della misura ordinaria del 50% sia nella misura maggiorata del 70 e 80% sarà ripartita in 5 rate annuali dello stesso importo. Per l’agevolazione ordinaria è prevista anche la distribuzione su 10 anni.
In tal caso, tra gli adempimenti che spettano al contribuente, al momento dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi sarà necessario presentare i dati catastali dell’immobile (in caso il contribuente non sia il proprietario, dovrà consegnare il rispettivo titolo, come il contratto di locazione) e copia dei documenti delle spese detraibili, dimostrabili da copia del bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”) con l’indicazione di:
- Causale del versamento
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
In alternativa alla detrazione, è possibile optare per uno sconto della stessa somma sul corrispettivo dovuto al fornitore. A quest’ultimo spetterà il rispettivo credito d’imposta da ottenere in cinque rate annuali di pari importo. Potrà, altrimenti, cederlo ai suoi fornitori.
Negli edifici condominiali, anche in questo si parte da una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute ma si può salire:
- al 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Sismabonus, ecco i beneficiari
La detrazione spetta ai soggetti passivi all’imposta sul reddito delle persone fisiche sia dai soggetti assoggettati all’Imposta sul reddito delle persone fisiche che sostengono le spese e possiedano o detengano l’edifico.
Nel caso dei contribuenti Irpef, questi ultimi possono essere o meno resistenti nel territorio italiano, ma devono essere proprietari degli immobili e ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili. E cioè:
- Proprietari o nudi proprietari
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- Locatari o comodatari
- Soci di cooperative divise e indivise
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti nei beni strumentali o merce
- Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- Il componente dell’unione civile
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016
Il Sisma bonus è riconosciuto anche a ai soggetti passivi Ires e da 2018 anche a:
- Istituti autonomi per le case popolari
- Enti che hanno le stesse finalità sociali degli istituti autonomi per le case popolari (già costituiti e operanti al 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”)
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Infine, il sismabonus può essere richiesto anche in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali.
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