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Ecobonus 110%: i molti dubbi per sfruttare lo sconto fiscale

Ecobonus 110%: i molti dubbi per sfruttare lo sconto fiscale

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto una serie di tax credit (crediti d’imposta), tra i quali risulta essere particolarmente interessante quello introdotto dall’art. 119, rinominato Ecobonus 110%.

Questo articolo implementa al 110 per cento la detraibilità fiscale delle spese (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo) che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Le spese ammissibili all’agevolazione, i cosiddetti interventi “trainanti” (cioè indispensabili per ottenere il bonus), sono, sulla base dell’iniziale testo licenziato dal governo:

a)interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b)interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;

c)interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero di impianti di microgenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

A condizione che siano eseguiti congiuntamente con uno degli interventi sopra riportati (“trainanti”), la detrazione potenziata al 110 per cento copre, nei limiti di spesa previsti, pure i seguenti interventi:

  1. efficientamento energetico in genere, di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013
  2. antisismici sugli edifici
  3. di installazione di impianti fotovoltaici su edifici e accumulatori a essi integrati
  4. di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi eseguiti sull’immobile devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

L’Ecobonus è riconosciuto esclusivamente ai seguenti soggetti:

  1. persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni
  2. condomini
  3. IACP (Istituti autonomi case popolari)
  4. Cooperative a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili assegnati ai soci.

Si specifica che nel caso di immobili unifamiliari la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono ad immobili destinati a seconda casa, o comunque diversi dall’abitazione principale.

Tale bonus non ha però fatto in tempo ad entrare in vigore che è già stato oggetto di modifiche, approvate, da parte della commissione Bilancio della camera e successivamente dalla Camera nella giornata di giovedì 9 luglio 2020. Svariati sono i cambiamenti al testo licenziato dal Governo e riguardano: - l’allargamento del beneficio anche alle seconde case; - nuovi massimali di spesa, che misurano in modo diverso l’incidenza degli interventi a seconda del tipo di immobile; - l’inclusione tra i soggetti beneficiari degli enti del Terzo settore.

Insomma, le regole di tale bonus sono già in fase di cambiamento e si renderanno definitive solo con la conversione in legge del decreto Rilancio. Il testo dovrebbe approdare nella giornata di martedì 14 luglio a Palazzo Madama per l’approvazione definitiva e lo stesso non dovrebbe subire ulteriori modifiche visto l’approssimarsi della scadenza per l’approvazione in legge (conversione che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 19 maggio 2020). Pertanto, prima di progettare o iniziare qualsiasi intervento, si consiglia di attendere la normativa nella sua versione definitiva, evitando eventuali spiacevoli inconvenienti in fase d’opera.