Bonus 110% vincolato agli interventi trainanti
«Lavori trainanti». Sono queste parole quelle che si potrebbero definire termini magici proprio perché che aprono le porte per accedere al superbonus fiscale del 110%. La detrazione fiscale più alta che il fisco abbia concesso finora, sotto forma di rimborso alle spese sostenute per interventi edilizi. Una detrazione del 110% che il decreto Rilancio consente per i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, e il cui rimborso sotto forma di credito d’imposta è ripartibile in 5 anni, e non più 10, con una novità: la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura non più solo imprese, ma anche a banche e società finanziarie come le assicurazioni.
Questo il quadro di partenza, che riporta ai lavori trainanti: due termini a cui occorre prestare molta attenzione, perché senza questa tipologia di interventi nessun altro lavoro messo in cantiere potrà rientrare e usufruire del massimo sconto: sotto questa definizione infatti il decreto Rilancio prevede la detrazione al 110% per gli interventi che prioritariamente rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e, secondo tipo, più sicuri in caso di terremoti, lavori che finiscono sotto la definizione di sismabonus.
È poi stato previsto che lo stesso beneficio fiscale fosse esteso agli immobili del Terzo settore e alle seconde case (in precedenza escluse), ad esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli. Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera.
Ma il discrimine per sfruttare l’aliquota del 110% di detrazione resta fermamente la realizzazione dei tipi di interventi “importanti”.
Ecco che come sono definiti
Ma prima di ipotizzare in che modo programmare i lavori vediamo nel dettaglio che cosa prevede l’articolo 119 del decreto: se messi in atto interventi cosiddetti trainanti, automaticamente trascinano con sé gli altri lavori connessi all’intervento trainante estendo ai primi la detrazione potenziata. Questo significa che è possibile estendere la detrazione anche ad altri interventi di efficientamento energetico, ma soltanto se si accompagnano a uno di questi due interventi principali.
Il decreto però prevede anche i criteri con cui certificare il diritto all’accesso alla detrazione del 110% nel caso di specifici lavori. Il provvedimento, infatti, prevede che gli interventi di efficientamento energetico, quindi di taglio dei consumi di energia sia termica sia elettrica, vengano certificati tramite l’attestato di certificazione energetica, l’Ace: sarà quel documento a dimostrare il salto di miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso non si riesca a far crescere indicatore di efficientamento allora si dovrà dimostrare di aver raggiunto la classe energetica più alta.
La detrazione ora, dopo il passaggio in commissione Bilancio della Camera, spetta anche se le spese si riferiscono a interventi sempre di efficientamento energetico attuato sulle seconde case, ora appunto ammesse al superbonus.
Ma vediamo quali sono con più precisione gli interventi trainanti, senza i quali il superbonus del 110% non può essere applicato.
Primo intervento trainante: l’isolamento termico. Con questa definizione il provvedimento intende lavori di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa, però è stato modificato, e dagli originari 60mila euro è stato modificato al ribasso in funzione della tipologia di due unità immobiliari interessate, i condomini grandi o piccoli, e una terza unità che fino alle unità unifamiliari.
Secondo intervento trainante: gli impianti termici. Si tratta di lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.
Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.
Terzo intervento trainante, sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o per l’acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.
Il decreto ammette inoltre che possono rientrare nella detrazione 110% anche le spese per smaltire e bonificare l’impianto che si sostituisce. Il massimale di spesa è di 30mila euro per ogni unità immobiliare.
Il super bonus come si estende
I lavori trainanti sono quindi decisivi per tutti gli altri lavori che vengono realizzati contestualmente a questi. Infatti, se seguiti insieme a uno o più di questi lavori importanti, allora il superbonus del 110% arriva a coprire anche le spese sostenute per gli altri lavori “minori” di efficientamento e che, se fatti da soli, ricadrebbero nelle aliquote sempre agevolate dei bonus, ma decisamente inferiori, fra il 50 e il 65%.
Fra questi rientrano quindi tutti i lavori di efficientamento energetico (in sostanza l’elenco è previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 63/2013) e, in particolare, tutta l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e – precisa il testo del decreto - nel limite di spesa di 2.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
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