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Sismabonus, gli adempimenti e le spese che hanno lo sconto fiscale

Sismabonus, gli adempimenti e le spese che hanno lo sconto fiscale

Il sismabonus è l’agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione d’imposta, che può essere trasformata di sconto in fattura o cessione del credito, riconosciuta ai contribuenti che hanno effettuato o effettueranno lavori per la messa in sicurezza antisismica di edifici in zone a rischio, tra il 1° luglio 2017 ed entro il 31 dicembre 2021. La detrazione, con aliquota in percentuale è variabile a seconda del tipo di intervento eseguito, sarà applicata su Irpef o Ires al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per poter accedere a questa agevolazione fiscale, i lavori devono rientrare in alcune specifiche casistiche. Inoltre sono previste una serie di adempimenti. Scopriamole in questo articolo

Interventi che hanno diritto al sismabonus

Il sismabonus è riconosciuto al contribuente che entro il 31 dicembre 2021, con procedure autorizzative attivate dopo il 1° luglio 2017 ha effettuato o effettuerà lavori per la messa in sicurezza antisismica di edifici in aree ad alta pericolosità, cioè zone 1, 2 e 3. Gli immobili interessati devono essere di tipo abitativo o di tipo produttivo (cioè unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali).

La detrazione viene calcolata sulle spese per la realizzazione dei lavori, con un importo massimo detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare. Ad andare in detrazione anche spese per:

  • -la classificazione e la verifica sismica degli immobili

    - la progettazione degli interventi

    - le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori

    - l’acquisto dei materiali

    - perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità

L’agevolazione è ammessa anche per l’acquisto di case antisismiche. Anche in questo caso l’intervento deve interessare le zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3. La costruzione deve avvenire a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Queste ultime, entro 18 mesi dalla chiusura del cantiere, devono provvedere alla vendita dell’immobile.

La detrazione spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari è pari al 75 o all’85%, a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita (rispettivamente a una o a due classi) del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita. La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Gli adempimenti

Prima dell’inizio dei lavori di messa in sicurezza antisismica, il contribuente deve inviare all’Ats (o all’Ast del territorio) una comunicazione contenente:

  • - le generalità del committente dei lavori e l’ubicazione dell’immobile;

    - la natura dell’intervento da realizzare;

    - i dati identificativi dell’impresa esecutrice e la sua assunzione di responsabilità sul rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

    - la data di inizio dei lavori

In caso di lavori condominiali, è necessario presentare la delibera assembleare con specificati:

  • - l’approvazione dei lavori

    - la ripartizione delle spese

    - la detrazione sulla base delle tabelle millesimali

    - codice fiscale del condominio (tranne che per edifici con meno di 8 condomini)

    - codice fiscale dell’amministrazione o del condomino che effettua il pagamento

Al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà presentare:

  • - i dati catastali identificativi dell’immobile

    - gli estremi di registrazione dell’atto in caso i lavori siano effettuati, ad esempio, da un locatario

    - un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio in caso ci si rivolga a un Caf o ente abilitato

Il pagamento delle spese antisismiche dovrà essere dimostrabile da bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”) con l’indicazione di:

  • - Causale del versamento

    - Codice fiscale del beneficiario della detrazione

    - Partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

In caso di finanziamento delle spese, dal bonifico all’impresa effettuato dalla società finanziaria (di cui il contribuente dovrà conservare la ricevuta), devono risultare:

  • - Causale del versamento

    - Codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento

    - Partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Documenti da conservare

I contribuenti che beneficeranno del sismabonus dovranno conservare una serie di documenti, cioè:

  • - Titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;

    - Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

    - Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;

    - Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in condominio;

    - Tabella millesimale di ripartizione delle spese;

    - Dichiarazione di consenso del possessore in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile;

    - Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;

    - Ricevute dei bonifici di pagamento;

    - Comunicazione con la data di inizio dei lavori all’Ats (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri)

Per gli interventi condominiali, il contribuente dovrà conservare un documento rilasciato dall’amministratore certificante il rispetto di tutti gli obblighi e la somma in detrazione.

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