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Bonus facciate, come sfruttare il credito al 90%

Bonus facciate, come sfruttare il credito al 90%

Riqualificare l’aspetto della propria casa

Non solo superbonus: gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio possono rientrare anche in altre agevolazioni fiscali comunque vantaggiose. Se i lavori non dovessero rispettare i requisiti previsti dal decreto Rilancio per la detrazione al 110%, non significa che si debba rinunciare in toto a un aiuto fiscale. Restano, infatti, in vigore anche tutte le altre agevolazioni e sconti legati alla famiglia degli eco-bonus. A partire proprio dal bonus facciate: è la misura introdotta per consentire di migliorare l’aspetto esterno degli edifici e che permette di recuperare il 90% dei costi sostenuti, senza alcun limite massimo di spesa.

Il bonus facciate è lo sconto fiscale punta ad “abbellire gli edifici delle nostre città”, scrive l’Agenzia delle Entrate nel documento che illustra i dettagli.
Una misura è limitata al 2020, ma è aperta a tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Quali opere copre il bonus?

Tutti i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nell’agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

A differenza di altri benefici sulla casa, però non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Bonus facciate: requisiti necessari e chi può beneficiarne

Entriamo dunque nel dettaglio di questo bonus.
Il bonus facciate è la detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) riconosciuta a chi effettua interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La misura è del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 (o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020).
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, come nel caso del superbonus 110%, non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Sempre a differenza di altre agevolazioni, i contribuenti interessati non possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante oppure optare per lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Le società semplici
  • Le associazioni tra professionisti
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • I conviventi di fatto

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

  • La convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
  • Le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale

QUALI INTERVENTI RIENTRANO NEL BONUS

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (intesa parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile). Come ad esempio:

  • Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • Interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • Opere sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada.
È possibile portare in detrazione anche:

  • Le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori
  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori…)

LE AREE INTERESSATE DALL’AGEVOLAZIONE

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici si trovino nelle zone A o B.
Per zona A si intendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante.

La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.