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Bonus 110%, sono escluse le vetrate dai lavori di ristrutturazione

Bonus 110%, sono escluse le vetrate dai lavori di ristrutturazione

Stop alle agevolazioni fiscali per le vetrate

No al superbonus 110% per interventi sulle vetrate, anche se queste vengono sostituite con una parete in muratura, permettendo un salto migliorativo di due classi energetiche. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 521/2020.

La domanda di un contribuente

A permettere questa ulteriore precisazione, una domanda portata all’attenzione del Fisco. A presentarla, due coniugi proprietari di un immobile che si trova in un condominio, con accesso indipendente. L’intenzione, si legge, è di «avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili” e che non possono essere aperte». In particolare, i due le sostituiranno con una parete in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche. I contribuenti, rilevando che non esiste una precisa definizione di «pareti opache», chiedono se l’intervento che vogliono avviare possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, «che – spiegano nel documento - ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 34 del 2020, danno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute».

La risposta del fisco

Il Fisco, nel rispondere ai contribuenti, afferma che il caso presentato non può essere ammesso tra quelli previsti per il superbonus.

«Stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» - e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio - si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio».

Nel motivare il parere negativo, l’ente cita la normativa che disciplina il superbonus, in particolare l’articolo 119 del Decreto Rilancio. E ricorda che si ha diritto alla maxi detrazione fiscale per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (interventi trainanti) e per opere secondarie realizzate insieme ai primi (trainate) che possono essere effettuati su parti comuni di edifici residenziali in condominio; unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze; singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo per gli interventi trainati).

E precisa: per interventi trainanti si intende lavori «di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».