Bonus 110%, salta lo sconto con l’asseverazione inviata in ritardo
Negato il superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico se l’asseverazione viene consegnata in ritardo: l’Agenzia delle Entrate non lascia dubbi interpretativi. E nella risposta 127 pubblicata il 24 febbraio 2021 spiega che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire prima dell’inizio dei lavori. Altrimenti non sarà possibile richiedere la maxi detrazione fiscale.
Un caso molto complesso
L’agenzia delle Entrate è stata chiamata a esprimersi da un contribuente, dal caso piuttosto complesso. Si tratta del proprietario di un edificio composto da un’unica unità immobiliare residenziale che, al termine dei lavori risulterà composta da tre unità immobiliari distinte con ingresso comune.
L’intervento edilizio ristrutturazione è documentato da una Scia Ordinaria presentata nel settembre 2019 e con inizio lavori differito. Sei mesi è stata rilasciata l’Autorizzazione Sismica e prima dell’inizio dei lavori, a integrazione della Scia, è stata inviata l’asseverazione della classificazione.
I lavori consentiranno:
- Il miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell’intero edificio, attraverso il consolidamento del solaio di piano e il raddoppio di alcune murature portanti e con la demolizione con successiva ricostruzione di una porzione dell’edificio che è risultata non stabile strutturalmente;
- Il miglioramento energetico mediante un intervento sull’involucro dell’intero edificio con rifacimento delle facciate che prevede la coibentazione dei componenti opachi (murature, pavimenti, solai e coperture) e dei componenti finestrati (nuovi infissi dotati di vetro camera) nonché mediante la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente costituto da un unico impianto termico con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari che si otterranno post frazionamento.
Il dubbio del contribuente riguarda gli interventi antisismici e l’impianto di riscaldamento: rientrano nel superbonus?
La prima precisazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’intervento sulle “parti strutturali dell’intero edificio di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori”.
Il Fisco rileva che la Scia è stata presentata il 26 settembre 2019 mentre l’asseverazione è stata trasmessa 9 mesi dopo, prima dell’inizio dei lavori, a integrazione della predetta Scia.
E rispetto a questo tema è netta: un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla detrazione (come affermato nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).
Le successive modifiche alla normativa stabiliscono che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, il contribuente non può accedere né al sismabonus nè al superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della del 50%.
E aggiunge che ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione, occorre fare riferimento all’unica unità immobiliare censita al catasto fabbricati.
Strutture opache verticali
Il Fisco affronta poi il tema dei lavori sull’involucro dell’intero edificio e alla possibilità che l’intervento sulle strutture opache verticali dell’edificio ricada tra quelli per i quali spetta il bonus facciate. E ancora, l’intervento sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione dei serramenti e infissi tra quelli per i quali spetta l’ecobonus o superbonus.
Il contribuente, spiega l’ente, potrà scegliere l’agevolazione di cui avvalersi: “In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa”.
Inoltre, “fatta salva l’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora sull’edificio si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.
Sostituzione dell’impianto di riscaldamento
Resta, infine, il dubbio sulla sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale con tre distinti impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento dell’unità immobiliare. Spetta, in questi casi, l’ecobonus o il superbonus? In questo caso, le spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento non rientrano né tra quelle ammesse all’ecobonus né al superbonus.