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Bonus 110%, quale detrazione per i singoli appartamenti in condominio

Bonus 110%, quale detrazione per i singoli appartamenti in condominio

Quali i lavori trainati per i singoli appartamenti

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate dell’edificio, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Questi i lavori “trainanti” che effettuati sulle parti comuni condominiali permettono di fruire del Superbonus 110%. Da ricordare poi che, nel caso in cui viene effettuato anche solo uno di questi interventi, anche i proprietari di ogni singolo appartamento possono godere del beneficio fiscale del 110% per i cosiddetti lavori “trainati”, quali la sostituzione degli infissi, del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente, l’installazione degli impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Quest’ultimi possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Tutti questi lavori dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e dovranno comportare complessivamente un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Per quanto riguarda le detrazioni previste dal Superbonus per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

Per i lavori sulle singole unità immobiliari, invece, il condomino avrà diritto a fruire del superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio. A questo punto può essere utile ricordare quali sono le parti comuni di un condomìnio con i relativi diritti e doveri di ciascun condòmino.

A dare una definizione di quelle che devono essere intese come le parti comuni di un condominio è l’articolo 1117 del Codice Civile che definisce come “comuni” tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.

Sono da intendersi come parti comuni anche le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune. E ancora, sono parti comuni tutte le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. I diritti dei condomini sono proporzionati al valore dell’unità immobiliare di cui sono proprietari. Ogni condomino può utilizzare gli spazi comuni, secondo quanto stabilito dall’articolo 1139 del Codice Civile purché non alteri la destinazione d’uso, non ostacoli il diritto degli altri condomini a farne uso.