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Bonus 110%, per i lavori basta la Cila e salta la doppia conformità ai lavori

Bonus 110%, per i lavori basta la Cila e salta la doppia conformità ai lavori

Scattano le semplificazioni al superbonus

Scattano le regole semplificate per accedere al Superbonus 110%. È infatti entrato in vigore il nuovo decreto Semplificazioni (decreto legge 77/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio e in vigore dal 1° giugno 2021) che cancella una serie di appesantimenti burocratici e che con l’articolo 33 ha esteso, tra l’altro, il beneficio fiscale anche a nuove tipologie di opere.

Procedure più facili, quindi, per richiedere la maxi-detrazione fiscale, ma anche platea più ampia dei beneficiari ed eliminati tutti quei paletti che bloccavano, fin dal loro nascere, i lavori. Con questa finalità, il decreto Semplificazioni ha apportato una serie di modifiche alla normativa che disciplina il superbonus.

Vediamole. Addio all’attestazione dello stato legittimo degli immobili, sostituita dalla sola comunicazione inizio lavori asseverata, rimozione delle barriere architettoniche considerate interventi trainati e ampliamento delle categorie catastali soggette allo sconto fiscale. Sono queste le principali novità del documento approvato nei giorni scorsi.

Ecco le tre modifiche introdotte dal Dl semplificazioni

1.La Cila, la comunicazione inizio lavori asseverata.

Nel passaggio che introduce la novità per superare gli eccessi burocratico si legge: «Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata».

Che cosa comporta questa nuova norma?
Che d’ora in avanti per accedere al superbonus sarà sufficiente consegnare la Cila, cioè la comunicazione inizio lavori asseverata. Questo documento attesta gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento, del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione e conferma che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Non è più necessario, quindi, presentare l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, pratica che bloccava o rallentava un gran numero di cantieri.
La decadenza del superbonus è compresa nel caso in cui si riscontri:

  • Mancata presentazione della Cila;
  • Interventi realizzati risultano in difformità
  • Assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • Non corrispondenza al vero delle attestazioni.

2.Barriere architettoniche

La seconda modifica riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche: ora tutti gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminarle rientrano tra gli interventi trainati. Come previsto dal meccanismo del superbonus, per poter richiedere il beneficio fiscale, dovranno essere svolti congiuntamente con uno dei lavori antisismici incentivati. In tal caso i contribuenti che li realizzeranno potranno avvalersi dello sconto fiscale.
Chi saranno i beneficiari? Le persone di età superiore a 65 anni.

3.Categorie catastali

Ampliata, infine, la platea degli immobili ammessi al superbonus. Ora rientrano le categorie catastali:

  • B/1 (i collegi, i convitti, gli educandati, i ricoveri, gli orfanotrofi, i seminari, i conventi, gli ospizi e le caserme, tutte strutture di carattere collettivo);
  • B/2 (case di cura, ospedali, poliambulatori non a fini di lucro);
  • D/4 (case di cura, ospedali, poliambulatori a fini di lucro).

In quest’ultimo caso, sono previsti requisiti e limitazioni:

  • In quest’ultimo caso, sono previsti requisiti e limitazioni:
  • I titolari devono svolgere attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali;
  • I membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica;
  • Presente un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • Limite di spesa moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come riscontrabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Punti rimasti in sospeso

Nulla da fare, invece, per tre passaggi compresi invece nella prima bozza del documento. In primo luogo, quello che riguardava l’estensione del superbonus alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno.
Bloccata anche la norma che avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi di un impianto termico fisso.
Arenata, infine, l’ipotesi di ammettere il superbonus anche per gli interventi realizzati da società ed enti, sia pubblici sia privati, sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni con fine di lucro).