BonusCasa

Bonus 110%, per gli abusi edilizi spunta la perizia giurata nelle pratiche di condono

Bonus 110%, per gli abusi edilizi spunta la perizia giurata nelle pratiche di condono

Le troppe complicazioni e la via d’uscita

Potrebbe essere uno dei punti di svolta della normativa sul superbonus 110%. Tra le modifiche al Superbonus 110% contenute nella bozza di decreto legge sulla transizione ecologica c’è infatti anche una revisione per le pratiche di condono edilizio ancora inesitate.
La prima problematica che il nuovo decreto legge intende risolvere è quella relativa all’art. 119, comma 13-ter del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un comma inserito nel decreto Rilancio dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (il famoso decreto Agosto) che aveva il compito di risolvere il problema degli abusi su parti private che avrebbero potuto inficiare la fruizione del bonus per le parti comuni degli edifici plurifamiliari.

Il comma, però, presenta una serie di complicazioni perché, nella sua attuale formulazione, ha lasciato dubbi circa la necessità di asseverare tutte le parti comuni dell’edificio o solo quelle coinvolte nell’intervento. Dubbio che potrebbe essere risolto con il nuovo decreto legge che, riformulando la parte finale del comma 13-ter, prevede che le asseverazioni del tecnico e i controlli degli Sportelli Unici per l’Edilizia debbano riferirsi «esclusivamente alle porzioni di parti comuni interessate dai medesimi interventi. Per gli interventi sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, lo stato legittimo riguarda soltanto le singole unità».

Ma una delle modifiche più importanti riguarda le migliaia pratiche di condono edilizio ancora ferme dentro i cassetti delle amministrazioni.
Al fine di consentire l’accesso al bonus senza dove attendere i tempi biblici della pubblica amministrazione, il nuovo decreto legge aggiunge all’art. 119 del decreto Rilancio il seguente comma 13-quater: «In presenza di domande di condono edilizio ancora inesitate, l’accesso agli incentivi di cui al presente articolo è consentito previa asseverazione giurata, prestata da tecnico abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad opera delle competenti amministrazioni comunali. In caso di definitivo rigetto della istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi del presente articolo, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate».
In questo modo da una parte si dà responsabilità ai tecnici che dovranno redigere le perizie giurate e dall’altra si mantiene il diritto dell’amministrazione di revocare le agevolazioni eventualmente erogate.