Bonus 110% nei condomini anche per lavori trainati e vincolati dai beni culturali
Condominio sotto tutela culturale: sì al bonus 110% per lavori trainati
Anche se il condominio è sottoposto a vincolo dei Beni Culturali può beneficiare del superbonus 110 nel caso di lavori trainati.
La rassicurazione è arrivata dell’Agenzia delle Entrate: pubblicando la risposta all’istanza presentata da un contribuente, ha fornito chiarimenti a un dubbio che aveva destato tante differenti interpretazioni. Il documento numero 595 del 2020, consultabile sul sito del fisco mette l’ultima parola: l’agevolazione spetta per i lavori trainati realizzati anche in un condominio sotto la tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Evidenzia soltanto un requisito, per altro già stabilito dalla norma generale della maxi detrazione fiscale: l’opera deve apportare all’edificio il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento della classe energetica più alta.
La domanda del contribuente
A portare all’attenzione del Fisco il dubbio, un contribuente che attraverso la procedura di presentazione delle domande di interpretazione, ha ottenuto la risposta dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, il caso è il seguente: il proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), con provvedimento del 23 giugno 2003, rappresentando il condominio, in quanto sottoposto al vincolo indicato, specifica di non poter effettuare interventi “trainanti”. E aggiunge: «Fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi “trainati” (ad esempio sostituzione degli infissi) sulle due singole unità immobiliari, fruendo della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica».
Chiarito questo primo passaggio, il contribuente prosegue nella sua richiesta al Fisco: «Chiede se per i prospettati interventi possa beneficiare degli incentivi fiscali (il cosiddetto superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Secondo l’interpretazione del contribuente, richiesta dalla procedura di presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate, la norma dovrebbe consentirlo. E l’ente conferma la stessa interpretazione.
Il parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate
Il superbonus, precisa l’ente, richiamando la normativa in vigore, «spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più̀ accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Ed entrando nel merito della richiesta aggiunge: «La citata circolare n. 24/E del 2020, in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, ha chiarito che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1. della medesima circolare e che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame».
Pertanto, precisa, «se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico».
Sulla base della normativa «si ritiene che l’istante in relazione alla fattispecie prospettata possa accedere superbonus, potendo optare altresì per la sua fruizione in una delle modalità̀ alternative alla detrazione dall’imposta lorda previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio».