Bonus 110%, maxi sconto sempre per eliminare le barriere architettoniche
Il bonus cancella le barriere architettoniche
Il superbonus è sempre riconosciuto quando l’intervento assicura l’eliminazione delle barriere architettoniche, a prescindere dagli abitanti dell’immobile. Anche se al suo interno ci siano persone con disabilità oppure over 65. A darne conferma la risposta ad una interrogazione parlamentare che chiedeva spiegazioni su alcuni passaggi ancora poco chiari della normativa che regola la maxi detrazione fiscale.
L’iter normativo
A introdurre la possibilità di usufruire del superbonus per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche è stata dapprima la Legge di Bilancio. In particolare, un passaggio della norma che disciplina questa importante novità afferma che la detrazione maggiorata si applica anche agli interventi dell’articolo 16-bis, comma 1 lettera e del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. Si tratta cioè: dei lavori “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”.
In effetti, la legge di Bilancio afferma che nelle agevolazioni fiscali ricomprese nella detrazione maggiorata sono contemplate anche le spese per l’installazione di strumenti che favoriscono la mobilità e i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, effettuati - questo è uno dei requisiti fondamentali per accedere al beneficio fiscale – in favore di persone con disabilità ed età superiore a 65 anni.
La richiesta di chiarimenti
La norma risultava però poco precisa, tanto che l’interrogazione si è concentrata sui requisiti degli abitanti nell’edificio, in particolare se in qualche modo possano interferire sulla possibilità di accedere all’agevolazione fiscale. La risposta, giunta in forma scritta e pubblicata sul Bollettino delle Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore, ha dato un’interpretazione ampia della norma, andando a colmare tutti i dubbi fino a quel momento rimasti aperti.
«La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi».
Non viene posto alcun paletto rispetto alla presenza di persone di età superiore ai 65 o con disabilità. Le uniche restrizioni, come si legge nel passaggio, sono legate alla tipologia degli interventi. Altra limitazione riguarda l’ammontare massimo della spesa ammessa all’agevolazione, cioè 96mila euro.
La possibilità di optare per la detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito viene confermata.