Bonus 110%, le spese accessorie per i lavori agevolati entrano nello sconto
I costi di fornitura e messa in opera entrano nel 110%
Anche le spese funzionali o accessorie per l’esecuzione dei lavori agevolati usufruiscono della detrazione del 110%. Non solo, anche la fornitura e messa in opera del materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, così come la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo, beneficiano del Superbonus. Unica condizione che l’intervento a cui si riferiscono venga poi effettivamente realizzato.
A ribadire, quanto già previsto dal decreto dell’agosto scorso in merito all’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, la risposta alla Faq posta sul sito del governo dedicato al Superbonus 110%. Nello specifico la richiesta era in merito alla possibilità di usufruire del Superbonus anche per le spese necessarie per l’isolamento termico di un immobile. Spese che, tra l’altro, interessavano anche la demolizione di un pavimento per poter posarne un altro areato e isolato, oltre al ripristino degli impianti.
I chiarimenti dell’Agenzia
“Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 e confermato con la risoluzione n. 60/E del 2020 – si legge nella risposta al quesito - il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nel quesito”. Da non dimenticare poi che “l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato”.
E ancora, “si ricorda che, come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020, al fine di accedere al Superbonus anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”. Ancora dalle risposte alle Faq poste sul sito del governo arriva un altro importante chiarimento, questa volta relativo ai condomini composti da più edifici. In questo caso viene precisato che rientrano nel Superbonus le spese sostenute per effettuare interventi di isolamento termico delle superficie opache orizzontali, verticali e oblique anche se queste riguardano solo su uno degli edifici che compongono il condominio.
Unica condizione che “per l’edificio, oggetto di intervento, siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi Ape convenzionali, ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta inteso che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari, è riservata ai soli condòmini che possiedono le unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto dell’intervento”.