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Bonus 110%, l’acquisto dei mobili con lo sconto fiscale cumulato con l’efficienza

Bonus 110%, l’acquisto dei mobili con lo sconto fiscale cumulato con l’efficienza

Bonus mobili esteso con nuovi lavori

L’acquirente di un immobile ristrutturato può usufruire del bonus mobili se già usufruisce dei benefici fiscali legati alla riqualificazione energetica della casa.

Lo chiarisce Fisco Oggi, rivista online dell’Agenzia delle Entrate che ha recentemente risposto in merito alla domanda di un lettore. La questione posta era la seguente: «Ho acquistato da impresa di costruzione un immobile ristrutturato per il quale usufruirò del bonus 50%. In questo caso è possibile usufruire anche del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo il rogito dell’immobile?».

La risposta data è affermativa e viene particolarmente dettagliata e per prima cosa ribadisce quali siano i requisiti per usufruire dell’incentivo fiscale che si concentra sugli elementi d’arredamento: «Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che hanno realizzato determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio ed usufruiscono della relativa detrazione.

Tra gli interventi che costituiscono presupposto per poter richiedere il bonus sono compresi quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile».

Dopodiché l’Agenzia chiarisce a chi spetta la detrazione: «In tali situazioni, infatti, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi (calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’abitazione) spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. E allo stesso contribuente compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato». L’acquirente quindi ha il diritto di poter usufruire del bonus mobili, l’importante è che siano rispettate le tempistiche che, nel caso specifico non sono quelle dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, ma dell’acquisto, come ricorda l’Agenzia: «Si ricorda, infine, che la norma prevede che per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili. Nel caso di acquisto dell’immobile da imprese, come esposto nel quesito, per data di inizio lavori deve intendersi quella di acquisto o di assegnazione».