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Bonus 110%, la procedura da seguire per trasformare il sismabonus in “super”

Bonus 110%, la procedura da seguire per trasformare il sismabonus in “super”

Riqualificazione e trasformazione di fabbricati residenziali

È possibile trasformare il sismabonus in superbonus? “Sì”, risponde l’Agenzia delle Entrate, purché l’attestazione di congruità delle spese (non prevista per la prima misura fiscale, ma per la seconda), venga presentata entro la fine dei lavori. I requisiti, dunque, per accedere alla maxi-detrazione, non riguardando tanto la tipologia di interventi, quando la corretta procedura da seguire, la relativa documentazione e i tempi di presentazione. Il tema è stato approfondito dal Fisco in un recente chiarimento pubblicato, su sollecito di un contribuente. Ecco, di seguito, il caso analizzato.

Il caso presentato all’Agenzia delle Entrate e risolto nella risposta 410 del 2021, riguarda un contribuente che racconta di voler “effettuare dei lavori riqualificazione e trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore”.

Precisa di aver presentato nell’estate del 2020, allo Sportello Unico del competente Comune, la segnalazione certificata di inizio attività̀ (SCIA) e di aver allegato anche l’asseverazione delle classi di rischio sismico, predisposta e sottoscritta dal progettista strutturale. La dichiarazione prevedeva il miglioramento sismico di due classi di rischio, così come disposto dalla norma che disciplina il superbonus.

I lavori, si legge nel documento, “sono iniziati decorsi 30 giorni dal deposito della SCIA e i relativi pagamenti sono avvenuti nel corso del 2020 mediante bonifico finalizzato alla fruizione del superbonus”. Il contribuente si domanda zs potrà accedere al superbonus o in alternativa alle misure previste dal sismabonus.

Non solo. Si chiede “quale sia la corretta procedura da seguire e, precisamente, se debba integrare il modello B con la presentazione del nuovo allegato B, contenente ulteriori dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista”.

Le procedure al centro dell’attenzione del Fisco

Il contribuente vorrebbe accedere, dunque, all’agevolazione maggiorata, ma non ha la certezza sulle procedure seguire. La stessa Agenzia delle Entrate non pone l’attenzione sugli interventi oggetto della documentazione, ma sull’iter di presentazione dei documenti.
L’ente, per chiarire il caso, si rifà a quanto affermato dal consiglio superiore dei Lavori pubblici in tre punti:

  • L’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla Scia o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.
  • A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del sismabonus
  • Ai fini del super sismabonus è stabilito, analogamente al sismabonus, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano altresì la corrispondente congruità delle spese

Che cosa si può dedurre da queste indicazioni? Che il sismabonus si potrà in superbonus purché entro la fine dei lavori si produca anche l’attestazione della congruità delle spese, non prevista per il sismabonus ma per il superbonus.
L’Agenzia chiarisce che il termine, entro il quale presentare l’attestazione di congruità delle spese, è quello relativo alla fine lavori.