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Bonus 110%, il Fisco spiega gli ultimi dubbi sul maxi sconto

Bonus 110%, il Fisco spiega gli ultimi dubbi sul maxi sconto

L’ultima circolare dell’Agenzia: chiariti i dubbi

Nuovi chiarimenti e ulteriori spiegazioni sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, per lavori antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine elettriche. Ma anche una spiegazione intorno alle modifiche introdotte all’agevolazione fiscale dal decreto dell’agosto scorso e l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Bonus 110%, l’Agenzia delle Entrate torna a pubblicare una nuova circolare per rendere il più possibile semplice l’applicazione della maxi detrazione. Superbonus 110%, quindi, in una nuova circolare con tutte le novità e le risposte ai quesiti di cittadini, professionisti e imprese.

Dopo la ormai famosa circolare n. 24/E e le molte risposte agli interpelli già pubblicate, ora il Fisco torna in campo con la circolare n. 30/E per fornire ulteriori chiarimenti dopo le recenti modifiche al superbonus introdotte anche dal Dl n. 104/2020 per semplificare e rendere più fruibile la maxi detrazione.

Tra le novità, emerge l’atteso chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali.

Gli immobili e i lavori delle Onlus

Prima novità chiarita: le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per questi soggetti non vale nemmeno la limitazione delle due unità immobiliari.

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per lo sconto in fattura, invece dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, non si applica il meccanismo dello split payment.

L’accesso autonomo dell’unità immobiliare

Ulteriore novità determinante: il documento dell’Agenzia chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i prati), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata, o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Interventi trainanti sulle pertinenze

La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purchè questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Installazione di impianti fotovoltaici

L’Agenzia chiarisce anche nella sua circolare che l’installazione di impianti fotovoltaici - che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo - è ammessa al superbonus 110% anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.

Isolamento termico dei muri esterni

Un ulteriore chiarimento ariva dal documento dell’Agenzia in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.