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Bonus 110%, il sismabonus per l’acquisto di case ma con atto entro giugno 2022

Bonus 110%, il sismabonus per l’acquisto di case ma con atto entro giugno 2022

I paletti delle date sul superbonus

Le imprese edili possono acquistare il credito dagli acquirenti di case antisismiche? E se l’asseverazione tecnica è stata redatta secondo un vecchio modello è possibile comunque?
La risposta è sì:anche in questo caso è possibile richiedere il superbonus 110%.
Ma sono necessarie alcune precisazioni: affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della maxi detrazione per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Inoltre, non sono coperte le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
In un nuovo caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate emerge quanto le date siano fondamentali per avere la possibilità di beneficiare del superbonus.

Sismabonus in caso di acquisto di un immobile

Il caso presentato all’Agenzia delle Entrate (risposta 190) riguarda un’impresa di costruzioni che intende acquistare da un cliente a cui ha venduto un’abitazione antisismica, il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale.

L’appartamento è stato realizzato a seguito di «un intervento di ristrutturazione edilizia, con demolizione e successiva ricostruzione, che ha comportato l’adozione di misure antisismiche fiscalmente agevolabili. A seguito di tale intervento da “un edificio unifamiliare” sono state ricostruite 5 unità abitative.

Importanti in questa circostanza sono le date.

L’inizio delle procedure di autorizzazione è successivo al 1° gennaio 2017, ma anteriore al 1° maggio 2019. Il permesso di costruire per demolizione del fabbricato e l’ampliamento, oltre alla volturazione dell’intestazione del Permesso sono del 2018. Del 2019 sono invece la segnalazione Certificata di Inizio Attività di variante in corso d’opera.
Infine, nel 2020 sono stati depositati la Segnalazione Certificata per l’Agibilità parziale asseverata da parte del Direttore dei Lavori. Sempre nel 2020 sono terminati i lavori. Il rogito è avvenuto nel 2020.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’agenzia delle Entrate per prima cosa precisa che gli acquirenti di abitazioni antisismiche hanno il diritto di richiedere il superbonus 110% anche se l’asseverazione presentata era stata predisposta con un modello precedente. E afferma: il beneficiario può cedere il credito d’imposta maturato.

Per quanto riguarda la fruizione del superbonus, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Inoltre, gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

In questo caso, l’acquirente ha versato gli acconti prima del 1° luglio 2020 cioè prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio. Il contribuente, quindi, in linea di principio, ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.

Tuttavia, resta fermo che in relazione all’acconto non sarà possibile fruire del superbonus, poiché come più volte precisato l’aliquota al 110 per cento è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigente della detrazione qui in esame.