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Bonus 110% e impianto fotovoltaico, quando è escluso dal maxi sconto

Bonus 110% e impianto fotovoltaico, quando è escluso dal maxi sconto

I nuovi dubbi e le risposte del Fisco

Qual è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? Si può ottenere il superbonus 110% per il potenziamento di un impianto fotovoltaico già incentivato con il Conto Energia

L’interesse verso la realizzazione di impianti fotovoltaici è molto alto, grazie alla possibilità di accedere allo sconto fiscale del 110%. Ancora molti sono i dubbi espressi dai consumatori rispetto alla materia. Per questa ragione, il Governo ha dedicato una sezione del sito per rispondere alle principali domandi sul tema. In particolare, ha fornito spiegazioni avvalendosi delle Faq, le domande più frequenti.

Ecco i quesiti sull’impianto solare fotovoltaico con la relativa risposta della nuova struttura di Palazzo Chigi costituita a supporto del Fisco proprio per chiarire ogni nuova incertezza e agevolare ogni pratica relativa alla maxi detrazione fiscale.

In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del Conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

Sì, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.

Si chiede se il superbonus spetti per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio
  • edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze
  • unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari
  • unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, site all’interno di edifici in condominio
  • pensiline di parcheggio aperto in area condominiale

L’intervento trainante è condizione indispensabile

L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo
  • su edifici unifamiliari
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Ai fini del superbonus l’installazione di questa tipologia di impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
In applicazione di tale principio, pertanto, il superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Nel caso di un condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?

Si ritiene che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.