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Bonus 110%, chi non ha Irpef può accedere al super sconto fiscale

Bonus 110%, chi non ha Irpef può accedere al super sconto fiscale

Contribuenti senza reddito, sì al superbonus

La domanda e la richiesta di un chiarimento arrivano sempre più frequentemente all’Agenzia delle Entrate: senza Irpef è possibile comunque accedere al superbonus e avviare i lavori di riqualificazione energetica sfruttando la maxi detrazione fiscale? La risposta è positiva proprio perché il meccanismo del superbonus 110% ha introdotto anche due strumenti finanziari che consentono proprio questa opportunità. Una soluzione che non vale solo per il maxi sconto, ma anche per tutta la famiglia degli eco-bonus, fra l’altro appena prorogati a tutto il 2021.

La domanda di partenza è comunque questa: anche chi non paga l’Irpef può beneficiare di superbonus 110%, ecobonus, sismabonus e bonus facciate? E questo vale anche per chi ha soltanto un reddito derivante dalla casa, può accedere all’agevolazione fiscale?
Come? Non potendo portare in detrazione il credito d’imposta, potrà decidere di cederlo o di optare per lo sconto in fattura.

Questa possibilità va, dunque, ad allargare la platea dei possibili beneficiari dei bonus edilizia, ricomprendo anche la categoria dei cosiddetti incapienti.

La domanda del contribuente

La conferma arriva dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate chiamata a dare un parere da un contribuente che vive nell’abitazione di proprietà (interpello 30 del 2021).

Interessato ad approfittare dei vantaggi assicurati dal superbonus, si chiedeva però come avrebbe potuto godere del beneficio fiscale, non avendo un reddito da cui detrarre, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute.
«Essendo incapiente – chiede riferendosi al credito che maturerebbe per i lavori di rifacimento del cappotto termici della sua abitazione collocata all’interno di un condominio -, posso optare per la cessione del credito all’impresa?»

La replica dell’Agenzia delle Entrate

L’ente fa sapere al contribuente che, nonostante non percepisca un reddito, può beneficiare del superbonus proprio perché la Legge di Bilancio 2021 conferma le altre due opzioni:la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Al contrario non avrebbe potuto, qualora l’agevolazione si fosse limitata a comprendere la consueta detrazione fiscale, non essendoci un importo su cui applicarla.

Dunque, nel caso in cui il contribuente scegliesse la cessione del credito, sarebbe di importo corrispondente alla detrazione spettante, per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.
Ciò è possibile perché il contribuente è comunque titolare di un reddito fondiario (rendita catastale dell’immobile) che concorre alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetto a Irpef.
In assenza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, pertanto, resta la possibilità di optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative.

La circolare del Fisco spiega come si può fare

L’agenzia delle Entrate si era già espressa su questo aspetto, in particolare nelle Faq della Circolare 30 del 2020. Il tema era stato affrontato facendo sempre riferimento a una domanda di un contribuente.

Un proprietario con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?

E il Fisco aveva risposto così:
«Si, in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per tale contribuente. Nel caso in questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale.
Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo».