Bonus 110%, cessione e sconto ammessi anche insieme
È possibile accedere, in un intervento edilizia, sia alla cessione del credito sia allo sconto in fattura?
È una casistica molto specifica, ma che può coinvolgere molti contribuenti che devono fronteggiare le spese per interventi e vorrebbero accedere al superbonus 110%, ma in modo misto. Cioè, non fruendo esclusivamente della cessione del credito o solamente dello sconto in fattura.
Il caso trova chiarimento nella risposta 325 del 220 dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta del contribuente
A presentare la domanda di chiarimento un contribuente che ha presentato dall’Agenzia delle Entrate il suo caso. Racconta cioè di aver sottoscritto ad aprile 2018 un preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire, facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone sismiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica “A” nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti.
Il contribuente vorrebbe accedere alla detrazione prevista dal sismabonus e chiede se anche tale detrazione spetta con l’aliquota più elevata del 110%, se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore e in quali modalità.
La risposta degli ispettori del Fisco
L’ente conferma la possibilità di accede alla detrazione maggiorata poiché l’intervento illustrato, presenta tutti i requisiti, trovandosi in zona sismica. L’Agenzia conferma anche la possibilità di utilizzare sia lo sconto in fattura sia la cessione del credito anche in relazione agli stessi interventi edilizi agevolati. Premette: «Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita».
Rispetto all’ammontare massimo dello sconto in fattura che può essere richiesto, l’ente fa presente che «il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso. Più precisamente, il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto».
Entrando, invece, nel merito della possibilità di accedere sia allo sconto in fattura, sia alla cessione del credito, l’ente chiarisce: Il fornitore può applicare uno sconto parziale, e in questo caso, «il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».