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Bonus 110%: caldaie, serramenti e cappotto interno insieme sono ammessi

Bonus 110%: caldaie, serramenti e cappotto interno insieme sono ammessi

Il vincolo di intervenire su oltre il 25% dei muri

Caldaia e serramenti accedono al superbonus 110% e, nel caso di interventi in edifici condominiali la maxi detrazione spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e, seconda condizione da soddisfare, comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio.

Sono queste due risposte che l’Agenzia delle Entrate ha scritto e pubblicato in relazione a due specifiche richieste di chiarimento.

La prima, molto specifica e dettagliata, chiedeva infatti se, nel caso di cambio della vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta si sostituiscano i serramenti, erano ammesse le maxi detrazioni per entrambi gli interventi del 110%.

Altrettanto secca e definitiva la risposta dell’Agenzia: sì, per entrambi gli interventi è ammessa la detrazione fiscale del 110%. Ma il Fisco fissa anche una condizione precisa: bene il bonus, ma, come regole più generale e che va oltre il caso specifico della domanda, se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”.

Allo stesso modo anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Del resto, come l’Agenzia ha precisato nella circolare n. 24/e del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente – precisa la nota del Fisco – solo quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al superbonus.

Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (il documento Ape), secondo le indicazioni del decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020.

Ma il Fisco ha anche precisato un altro principio di applicazione del superbonus 110%. Con una seconda interpretazione ha risposto al dubbio se la maxi detrazione spetta se gli interventi di isolamento termico (ad esempio la realizzazione del cappotto termico a un immobile) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative.

In questo caso il superbonus – ha risposto nella sua circolare il Fisco - spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio.

Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.

Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa.

Resta confermato, anche in questo caso, che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare su cui si realizza l’intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare attraverso l’Ape, l’attestazione di prestazione energetica.