BonusCasa

Bonus 110%, attenzione agli errori che si pagano caro

Bonus 110%, attenzione agli errori che si pagano caro

«Concorso in violazione», cos’è e cosa prevede

Errori formali, procedure sbagliate,. documenti incompleti: il superbonus è pieno di insidie?
Uno dei timori più grandi per chi intraprende i lavori legati al superbonus 110% è quello di incappare in qualche errore che gli faccia rischiare, alla fine, di pagare di tasca propria gli interventi effettuati. Il fatto che sconto in fattura o cessione del credito possano essere in qualche modo vanificati, infatti, è il timore di tanti contribuenti che restano ancora diffidenti rispetto alla norma e una delle paure più diffuse all’interno delle riunioni condominiali.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate, a cui spetta anche il compito di vigilare sulla correttezza delle pratiche avviate, ha spiegato cosa si intende concretamente per “concorso in violazione”, nominato all’interno del decreto Rilancio.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione, e della sanzione per omesso o tardivo versamento.
Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono della sanzione, della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi. I destinatari degli esiti del controllo sono quindi, sia i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ma anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.

Per esempio: in caso di un intervento pari a 40.000 euro, si ottiene una detrazione pari a 44.000 (110% di 40.000). Il fornitore effettua uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla), maturando un credito d’imposta pari a 44.000 euro.
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione.

Il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta e risponderà solo in due casi:

1 - se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione
2 - per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro.

Diverso è il caso di sanzioni per attestazioni e asseverazioni infedeli. In questo caso i professionisti rischiano una sanzione amministrativa che va da 2 a 15.000 euro, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.