Bonus 110% ammesso sul prezzo di acquisto di una casa antisismica
Il prezzo dell’abitazione assorbe il superbonus
L’acquirente di una casa antisismica ha diritto al Superbonus sul prezzo di acquisto e, di conseguenza, può ottenere lo sconto immediato in fattura.
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, in una sua ultima interpretazione che ha ricordato anche i limiti dell’agevolazione.
Il Superbonus infatti si applica alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. La detrazione si calcola su un tetto di spesa di 96mila euro.
Oltre a beneficiare direttamente della detrazione Irpef, l’acquirente può optare per lo sconto immediato sul prezzo di vendita o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Tra tutte le opzioni a disposizione del contribuente, quella dello sconto immediato sul prezzo di vendita può rappresentare la scelta più conveniente. Tuttavia, ci sono dei limiti. Con il provvedimento dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che lo sconto è pari alla detrazione spettante, ma l’importo massimo dello sconto non può superare il corrispettivo dovuto.
A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Per fare un esempio, ipotizzando che il prezzo di un immobile ammonti a 70mila euro, l’acquirente potrà beneficiare di uno sconto massimo pari a 70mila euro, mentre il venditore avrà diritto ad un credito di imposta pari a 77mila euro (110% di 70mila). Se, invece, il prezzo di un immobile ammonta a 300mila euro, lo sconto massimo che potrà essere praticato sarà pari a 105.600 euro (110% di 96mila euro, che rappresenta il tetto massimo della detrazione).
Ma l’Agenzia ha colto l’occasione anche per precisare una seconda interpretazione delle norme in relazione alle cosiddette “particelle” degli immobili nel caso di interventi di riqualificazione.
Se l’unità immobiliare è suddivisa formalmente in più particelle catastali che però, funzionalmente, costituiscono una abitazione autonoma, i lavori di efficientamento energetico possono essere agevolati con il Superbonus 110% e si applica un unico limite di spesa. La spiegazione è arrivata dalla Agenzia delle Entrate. Un contribuente, proprietario di un immobile costituito da tre particelle catastali, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se, e in che misura, avesse diritto al Superbonus 110% sui lavori di efficientamento energetico.
Le particelle erano strettamente connesse e non utilizzabili singolarmente ai fini residenziali. Erano infatti state unite ai fini fiscali, così come risultava anche dalla visura catastale, e rappresentavano di fatto un’unica residenza, dotata di un unico contatore, che era stata esentata dall’Imu in quanto prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base alla Circolare 27/E/2016, “non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità”.
Alla luce della situazione descritta dal proprietario dell’immobile e dei dati presenti nella visura catastale, l’Agenzia ha affermato che l’unità residenziale presa in esame poteva essere considerata come una unica unità residenziale unifamiliare. Ne consegue che, ai fini del Superbonus, si applica un unico limite di spesa.