Bonus 110% ammesso per gli interventi nelle villette a schiera
Via libera al superbonus agli edifici unifamiliari
Villette a schiera, quindi edifici unifamiliari “funzionalmente indipendenti” con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”, possono usufruire del superbonus 110%. Fatta salva questa condizione, restava da chiarire cosa si intendesse per “accesso autonomo” riferito appunto alle villette a schiera. O meglio, si prestava a dubbi interpretativi se si potesse considerare “autonomo” un accesso che, pur conducendo alla singola villetta a schiera, di fatto è in multiproprietà con le altre abitazioni del complesso residenziale.
La risposta è arrivata in seguito alla fiducia incassata in questi giorni al Senato dal decreto Agosto (D.L. n.104/2020). Con un primo intervento infatti è stata data la definizione di “accesso autonomo”. In particolare, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Ricordiamo che è stato chiarito anche il concetto di “funzionalmente indipendente” per cui si può ritenere tale quando l’immobile è dotato di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Sempre per quanto riguarda le tipologie di immobili ai quali si può applicare il superbonus 110%, sono state pubblicate una serie di risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate che indicano in modo chiaro quali sono queste tipologie
Oltre alle villette a schiera possono accedere al 110% le case antisismiche. L’acquirente di un immobile antisismico realizzato mediante demolizione e ricostruzione da un’impresa di costruzione (con vendita entro 18 mesi) può applicare il Superbonus per le spese sostenute da luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se il compromesso è stato firmato nel 2018. Per i Ruderi, invece, è agevolabile (inizialmente era stata prevista questa limitazione, poi eliminata)un intervento sulle cosiddette “unità collabenti” (categoria catastale F2), immobili inagibili e non produttivi di reddito.
Gli immobili classificati F/2 sono infatti “edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”. Immobili in comodato: è un titolo abilitativo, quindi dà diritto al superbonus a parità di immobile e intervento. La semplice tinteggiatura della facciata esterna ad esempio non rientrano nell’agevolazione, ma può fruire del bonus facciate al 90% previsto dalla manovra 2020.
Edifici in comproprietà: il legislatore fa esplicito riferimento, nella formulazione della norma, al condominio, mentre sono esclusi “gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”. In quest’ultimo caso, non si può utilizzare il superbonus né per gli interventi sulle parti comuni né per quelli sulle singole unità immobiliari.