BonusCasa

Bonus 110%, ammessi anche magazzini e depositi

Bonus 110%, ammessi anche magazzini e depositi

Maxi bonus anche per magazzini come pertinenze

Anche gli interventi su magazzini e depositi possono rientrare nelle detrazioni fiscali del superbonus. Ma affinché ciò avvenga, è necessario che si verifichi una condizione: nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, deve risultare il cambio di destinazione del fabbricato che deve divenire a uso abitativo. La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, in particolare dalle Faq, le risposte alle domande più frequenti inviate all’Agenzia.

Il quesito inviato, la risposta del Fisco

Tra i quesiti finora rimasti aperti restava appunto la questione dei magazzini e depositi. La domanda riportata dal Fisco è:
«È possibile fruire del superbonus se oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie)?».

E risponde: «Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono, inoltre, ammessi al superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo)».

Questa possibilità «era già consentita ai fini dell’ecobonus nonché del sismabonus, due agevolazioni fiscali disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (da ultimo la circolare n. 19/E del 2020)».
E riguarda «anche gli interventi ammessi al superbonus del 110% che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori».

Dunque, sono ammessi al superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Rientrano nella maxi agevolazione fiscale del 110% anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che saranno destinati ad abitazione. Purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).

Le pertinenze e la loro relazione con l’immobile

Se l’immobile su cui si intende intervenire non è esclusivamente adibito a magazzino o deposito, ma è pertinenziale a unità immobiliari residenziali, la normativa dà altre indicazioni. E disciplina due casi differenti: cioè se si trovano in condominio oppure in edifici residenziali unifamiliari o degli immobili residenziali indipendenti situati all’interno di edifici plurifamiliari.
In quest’ultimo caso, stando alla Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, le pertinenze possono ottenere il superbonus sia per gli interventi trainanti sia per quelli trainati.

Se situati in condominio, depositi e magazzini possono accedere al 110% solo per gli interventi trainati. E la detrazione spetta anche ai possessori delle sole pertinenze che sostengono le spese per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
Altro aspetto non di poco conto: le pertinenze influiscono sul calcolo del tetto di spesa su cui applicare la detrazione.