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Bonus 110%, ammessa la detrazione dei costi per installare i ponteggi e rimozione macerie

Bonus 110%, ammessa la detrazione dei costi per installare i ponteggi e rimozione macerie

La normativa relativa al superbonus 110% permette di includere un buon numero di spese all’interno dei costi detraibili. Per esempio lo sono i compensi dei professionisti che rilasciano le dichiarazioni necessarie a richiedere l’incentivo fiscale.

Ora il Fisco va oltre questo primo elenco di costi detraibili e amplia l’opportunità. La circolare n. 24/E del 2020, infatti, nel paragrafo 5 “altre spese ammesse al Superbonus”, precisa che sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, Inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

1 - delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);

2 - degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Non sono invece ammessi nel computo i compensi per amministratori di condominio e general contractor relativamente alla parte di gestione e organizzazione degli interventi di efficientemente energetico e riqualificazione edilizia. La circolare n. 30/E del 2020, infatti, ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini.

Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor , solamente per l’attività di coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento.