Bonus 110%, tutti i lavori per appartamenti in condominio
Via libera ai singoli lavori in condominio
Gli interventi di efficientamento energetico effettuati su parti comuni condominiali rientrano nel bonus 110%. Lo afferma il decreto Rilancio, lasciando però aperta una questione: l’agevolazione fiscale è riconosciuta anche nel caso in cui i lavori interessino un singolo appartamento all’interno di un condomino?
Il chiarimento arriva da una Faq dell’Agenzia delle Entrate , le domande frequenti a cui l’ente sta fornendo tutte le risposte. In questo caso la precisazione è affermativa: anche gli appartamenti di un condominio possono ottenere il superbonus 110% sugli interventi di efficientamento energetico. Ma c’è un “ma”: per poter accedere ai vantaggi introdotti dal decreto Rilancio (il testo lo puoi trovare allegato a questo articolo) è necessario che vengano rispettati due requisiti. Il primo: affinché i lavori di efficientameto energetico su una unità immobiliare rientrino nel superbonus è necessario che siano effettuati congiuntamente a uno dei cosiddetti interventi trainanti eseguiti su parti condominiali.
Ricordiamo che gli interventi trainanti sono decisivi per il bonus. E questi sono:
- Opere di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture) che interessano l’involucro dell’edificio, cioè il cosiddetto cappotto termico.
Questi interventi devono avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile. Per tali interventi il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari e 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, come ad esempio i generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; la pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria e collettori solari.
La detrazione fiscale sugli interventi
La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito e per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari e 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Quelli fin qui elencati sono gli interventi trainanti coperti dalla misura fiscale, se effettuati sulle parti comuni del condominio.
Come precisa l’Agenzia delle entrate, «l’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto a effettuare su ogni singola unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus». Normalmente, infatti, i lavori nelle singole unità immobiliari potrebbero accedere normalmente all’ecobonus tradizionale, ma se sono realizzati congiuntamente all’intervento “trainante”, vengono “trainati”: ciò significa l’accesso alla detrazione fiscale al 110% e un rimborso in cinque anni anziché in dieci anni.
Il secondo requisito riguarda la tipologia di intervento trainante: è necessario che porti a un miglioramento di almeno due classi energetiche (se l’appartamento è già in classe A3, l’opera deve portare al conseguimento della classe energetica più alta).
Infine, l’Agenzia delle Entrate nelle Faq elenca alcuni interventi che, se realizzati in appartamento congiuntamente a quelli trainanti, possono ottenere il superbonus:
- Sostituzione degli infissi
- Sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua.
In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- Implementazione di impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici