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Volendo fare il cappotto, nel mio condominio si vogliono isolare anche i terrazzini, sui quali ogni condomino ha la caldaietta di riscaldamento, alcuni il condizionatore, alcuni i tendoni parasole, alcuni altri mobiletti vari fatti su misura ed incassati tra le pareti laterali del terrazzino stesso. Per evitare i ponti termici, su suggerimento del tecnico progettista, l'assemblea approva di mettere il cappotto anche alle pareti laterali, riducendo di 3 o 4 cm per lato la dimensione dei terrazzini e rendendo necessaria la disinstallazione e reinstallazione, talora con modifiche, degli apparecchi installati. Può l'assemblea condominiale obbligare i dissenzienti ad accettare queste modifiche di superficie calpestabile a terrazzini già piccoli (< 2 mq) ed a far fronte individualmente ai costi derivanti da rimozione e reinstallazione degli apparati? 

Con DL n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) è diventato più semplice deliberare gli interventi in condominio previsti dal superbonus 110, in quanto all'articolo 119 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 /Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato aggiunto il comma 9-bis che recita testualmente: “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio". Tale situazione era peraltro già così definita all’art. 26 della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991.