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Nel 1991 con mio figlio ho acquisito un fondo agricolo con due cascine diroccate da recuperare. Nel corso dei lavori è stata costruita una casetta in legno di mq.75 piano terra per ospitare le maestranze, essendosi protratti i lavori di recupero conservativo e ricostruzione muretti a secco per diversi anni. Alla fine detta casetta di legno in categoria A/3 è stata data in comodato d'uso alla collaboratrice domestica quale sua residenza. Mi riferisco alla risposta 57 pag.43 del 25/3 per chiedere: è possibile demolire -antisismico- e ricostruire secondo i criteri bioenergetici detto fabbricato attualmente senza APE ed alquanto obsoleto, importato dalla Romania/Transilvania nel 1993 ed assemblato su piattaforma in cemento e struttura a pannelli in legno con coibentazione interna (credo lana di roccia pressata, totale spessore cm.10) da parte della comodataria? A nostra volta io ed il figlio potremmo comunque fruire del superbonus ognuno per altre due nostre unità?

Secondo la risposta 175/2021 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione relativa a Superbonus e Sismabonus spetta a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Considerando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, ai fini del Superbonus/Sismabonus occorre, pertanto, che dal suddetto documento amministrativo risulti che l'intervento rientri nella ristrutturazione edilizia. Si precisa inoltre che con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del Sismabonus, la detrazione fiscale legata al Superbonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam”.